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Statuto dell’associazione di promozione culturale e sociale “IL FARO DI SESTO”
Art.1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile del decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore” , l’associazione di promozione culturale e sociale “IL FARO DI SESTO” con sede legale in Sesto San Giovanni 20099 (MI), via Cadorna n° 41 e sede amministrativa operativa in via Cadorna n° 41
- L’Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.
- La sua durata è illimitata.
Art.2 – Scopo
- L’associazione persegue finalità di promozione culturale a tutto campo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- L’Associazione non persegue finalità di lucro; durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia. L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste.
- Scopo dell’associazione è in particolare: - promuovere la conoscenza di esperienze culturali e sociali significative per il loro valore artistico, culturale e sociale anche fra paesi e popoli diversi
- promuovere la conoscenza di esperienze ed espressioni artistiche, culturali e sociali di ogni genere ed eventualmente organizzare corsi, meeting, stage, mostre, spettacoli, mercati, eventi di ogni forma per lo scambio di tali esperienze. - sviluppare e promuovere la conoscenza della tradizioni e della cultura del territorio - promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell’associazionismo, con azioni di sensibilizzazione e progetti che comprendano ogni aspetto della cultura
- comunicare e far conoscere le attività dell’Associazione allo scopo di creare una rete di persone e associazioni che si occupano delle stesse materie e perseguono gli stessi fini.
- sensibilizzare i cittadini ad una visione delle espressioni culturali , sociali artistiche in ogni forma al fine promuovere valorizzare attraverso la conoscenza, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale e le tradizioni locali.
- sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali: a) organizzazione e promozione di eventi culturali quali:
reading poetici, rassegne teatrali, concerti, mostre d’arte, performances, incontri sociali, conferenze, mercati ecc….; b) organizzazione di corsi, circoli di studio, laboratori, seminari e meeting artistici di diverse discipline; c) creazione di una rete di associazioni che operino sul territorio in modo da permettere uno scambio di informazioni ed eventi che accrescano e completino l’offerta; d) promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, scolastiche, il mondo dell’associazionismo, azioni di sensibilizzazione e progetti educativi relativi all’arte, il teatro, la lettura, il cinema e ogni altro aspetto della cultura; e) creare e gestire un sito aggiornato che informi delle attività dell’associazione e permetta approfondimenti sui temi trattati; f) svolgere attività di ufficio stampa, di promozione e di comunicazione per conto di terzi che propongano eventi coerenti con gli interessi dell’associazione; g) svolgere qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
Art.3 – Ammissione dei soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione i soci fondatori, sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo; soci tutti coloro i quali in maggior età, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. 2. Per ottenere l’ammissione all’associazione occorre: a) presentare domanda al Consiglio Direttivo compilando il modulo predisposto in ogni sua parte; b) Accettare le norme del presente statuto; c) Versare la quota associativa. 3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.
Art.4 – Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 2. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. 3. L’associazione, che si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, dai propri associati. Può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.5 – Recesso ed esclusione del socio.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. 2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi: a) Per mancato pagamento della quota annuale.
Art.6 – L’assemblea
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante: a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/email/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; b) Avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima. 2. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. 3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci. 4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. 5. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello statuto, o per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 6. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. 7. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) Elezione del Consiglio direttivo; b) Proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi; c) Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dal Direttivo; d) Ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo; e) Approvazione del programma annuale dell’associazione. 8. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle relative all’elezione degli organi associativi, quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno. 9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare max tre deleghe in sostituzione di un socio non amministratore e/o consigliere. 10.spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; 4 b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo con le modalità previste dal successivo art. 15. 11.Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. 12.le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell’assemblea appositamente nominato dalla stessa. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su un apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia.
Art.7 – Il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall’assemblea. Nel corso della prima riunione il Consiglio eletto nomina, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. 2. Possono far parte del consiglio direttivo tutti gli associati maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell’elezione. 3. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i propri componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, successivamente possono essere rieletti. 4. Il consiglio direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea. 5. Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti competenze: a) Convocazione dell’Assemblea; b) Redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, riferendo sull’attività svolta e su quella in programma; c) Deliberazioni sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sui provvedimenti di esclusione; d) Determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente; e) Designazione dei collaboratori preposti alle varie attività. 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica; si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. 7. Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. 5 8. nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, anche per decadenza della carica a seguito di assenze ingiustificate per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso provvederà alle nuove nomine scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all’ultima Assemblea elettiva; le nomine dovranno essere sottoposte a delibera della prima Assemblea utile. Nella impossibilità di attuare la procedura di cui sopra, ovvero qualora l’Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il Consiglio decade altresì immediatamente quando, per qualunque causa, venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza del consiglio i componenti rimasti dovranno convocare, entro venti giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di ordinaria amministrazione.
Art.8 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
Art.9 – Il Vice Presidente
I Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo temporaneo impedimento. 2. In caso di accertato definitivo impedimento di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente provvederà a convocare il Consiglio Direttivo affinché sia indetta l’assemblea ordinaria elettiva dell’associazione.
Art.10 – L’anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.11 – I mezzi finanziari
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari; d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali; 6 g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 12 – Rendiconto economico finanziario
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. 2. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
Art. 13 – Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. 2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.
Art. 14 – Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano e le leggi vigenti che regolano le Associazioni di promozione sociale nonché le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute. Letto firmato e sottoscritto dai soci fondatori nominati come da allegato “Atto Costitutivo” Francesco Russo – Luca Ambrogio Giudice – Valter Oliva.




