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Sesto - ORDINANZA SULL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - POSTICIPATO AL 03/11/2022

Sesto - ORDINANZA SULL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - POSTICIPATO AL 03/11/2022



SESTO SAN GIOVANNI - ORDINANZA SULL’ ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - POSTICIPATO AL 03/11/2022

 

ORDINANZA SINDACALE N. 25/2022 del 26/10/2022

MODIFICA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI – POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 03/11/2022

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - BONIFICHE - QUALITÀ URBANA

IL SINDACO

Visti

• L’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che

• Il Comune di Sesto San Giovanni è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visti

• L’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Visti

• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

• Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

• Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Considerato che

• Il conflitto in Ucraina ha comportato l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell’adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;

• L’impianto normativo supra ricostruito rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

Considerato altresì che

• Le temperature registrate nell’area, dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale e che, per consentire un ulteriore risparmio per le famiglie, si ritiene di posticipare l’accensione dei riscaldamenti;

Richiamata

• L’Ordinanza sindacale N. 24/2022 del 19/10/2022 avente ad oggetto “Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano – Posticipo dell’attivazione al 29/10/2022” con la quale è stato indicato il giorno 29.10.2022 come data utile all’accensione per gli impianti a combustione;

Ritenuto pertanto che

• Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti pertanto:

• Il regolamento UE 2022/1369;

• Legge n. 10/1991;

• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022; •l DPR n. 74 del 2013;

• DGR XI-3502 del 5/08/2020;

• Il DM n. 383 del 6/10/2022;

ORDINA

La modifca di riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l’accensione al 03/11/2022.

La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole di competenza comunale;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sesto San Giovanni

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio.

 

 

IL SINDACO ROBERTO DI STEFANO


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